Art. 5.
(Rieleggibilità dei sindaci nei comuni
ad alta specificità montana).

      1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica ai sindaci dei comuni ad alta specificità montana».